Sappiamo bene quanto le giornate di lavoro siano frenetiche per chi gestisce un’impresa. Per questo vogliamo supportarti ed essere i tuoi compagni di “viaggio” nel tuo percorso di crescita imprenditoriale.
Oggi ci teniamo a ricordarti due importanti scadenze (da non sottovalutare) previste per la fine di giugno. Non vorrai mica andare in ferie e rientrare a lavoro con una bella sanzione amministrativa! Allora presta attenzione e leggi quanto segue.
1^ scadenza – 28 giugno 2025:
ADEGUAMENTO DEGLI OBBLIGHI DI ACCESSIBITA’ PER I SITI E-COMMERCE, secondo l’European Accessibility Act
Cosa prevede
Lo European Accessibility Act (Atto europeo sull’accessibilità) ha introdotto una svolta significativa per tutti gli e-commerce, ovvero i siti web che danno la possibilità all’utente che lo visita di acquistare prodotti o servizi offerti all’interno del sito.
Tale atto è una direttiva che mira a migliorare il funzionamento del mercato interno dei prodotti e servizi accessibili, eliminando gli ostacoli creati da norme divergenti negli Stati membri, facendo così ottenere alle imprese benefici sia in termini operativi e commerciali, che di competitività di mercato.
Nello specifico, per ciò che concerne il mondo digitale, sono state istituite delle linee guida per l’accessibilità dei contenuti web: WCAG 2.2 (Web Content Accessibility Guidelines), che comprendono una grande varietà di raccomandazioni per consentire una maggiore accessibilità, da parte di tutti (persone con disabilità tra cui cecità, ipovisione, sordità, perdita dell’udito, limitazioni motorie, disabilità del linguaggio, fotosensibilità, disturbi dell’apprendimento e/o limitazioni cognitive, così come a combinazioni di queste) ai contenuti web.
A chi è rivolto
Attualmente, l’accessibilità per i siti di e-commerce è regolata in Italia dalla cosiddetta “Legge Stanca” (Legge 4/2004), che impone obblighi solo a determinate categorie di aziende (società con un fatturato di gruppo superiore a 500 milioni di euro nel triennio precedente e operanti in specifici settori merceologici).
L’EAA, con tale scadenza fissata per il 28 giugno, delinea una svolta significativa per le aziende con almeno 10 dipendenti o più di 2 milioni di euro di fatturato operanti in ambito digitale. Gli obblighi di accessibilità, infatti, saranno indirizzati a tutte le attività di fornitura di beni e servizi a distanza erogati attraverso siti web e app mobili (e-commerce), indipendentemente dal settore merceologico.
Nello specifico, il decreto 82/2022 prevede l’adeguamento da parte di:
- Pubblica Amministrazione
- imprese private, con e-commerce
- servizi di trasporto (biglietteria elettronica o info in tempo reale)
- servizi bancari
- piattaforme di e-book e ticketing
Restano esenti da tale obbligo le microimprese e le PMI (qualora dimostrassero che i costi per tali attività fossero sproporzionati al budget aziendale). Tuttavia, l’applicazione di tali norme anche da questi soggetti rappresenterebbe un vantaggio competitivo non indifferente, nonché un aumento della reputazione aziendale, permettendo così l’accesso facilitato ad un pubblico sempre più ampio.
Nella pratica
Seguendo i principi di “percepibilità, utilizzabilità, comprensibilità e robustezza”, e in base allo standard WCAG 2.2, l’adeguamento dei siti web deve includere i seguenti requisiti (dettagliati nell’allegato 1 del D.Lgs. n. 82/2022, sez. 3 e 4), al fine di garantire un’esperienza di navigazione inclusiva e compatibile con le tecnologie e i supporti assistivi:
- accessibilità delle informazioni
- accessibilità delle interfacce
- servizi di assistenza e supporto
- accessibilità dei sistemi di identificazione e pagamento
Per un e-commerce, questo si traduce nella progettazione di una esperienza di acquisto inclusiva e funzionale per tutti, grazie all’ausilio di:
- interfacce facili e intuitive
- testi ben leggibili e contrasti visivi adeguati
- etichette e descrizioni testuali per le immagini di prodotto
- form di checkout privi di ostacoli per l’utente
- assenza di elementi visivi che possono disturbare
Inoltre, adeguare il proprio e-commerce porta vantaggi anche al business.
Come?! Tale norma non dovrebbe esser vista solo come un obbligo da rispettare, ma anche come un’opportunità di crescita intelligente:
- più utenti, più vendite
- brand più forte e credibile, con successivo miglioramento della reputazione aziendale, sia da un punto di vista etico che innovativo
- esperienza utente ottimizzata (migliore usabilità)
- aumento delle conversioni
- ottimizzazione SEO e maggior posizionamento sui motori di ricerca
Cosa succede se non si rispetta l’obbligo
Il mancato adempimento a tale norma da parte dell’azienda avente i requisiti sopracitati sarà sancito da parte dell’Agenzia per l’Italia Digitale, l’ente deputato ai controlli che, periodicamente, monitora l’accessibilità dei siti web attraverso analisi automatizzate.
Le conseguenze per chi non si adegua includono certamente delle sanzioni amministrative, con entità variabile in base alla violazione (es. da 5.000 a 40.000 euro per violazioni specifiche, o da 2.500 a 30.000 euro per mancata collaborazione o mancato adeguamento dopo richiami), nonché la segnalazione da parte degli utenti, con possibili interventi ispettivi, e danni reputazionali, sempre più gravi ormai in un contesto orientato all’inclusione digitale.
In conclusione
Se vuoi trascorrere le tue ferie in serenità senza il pensiero di ricevere sanzioni al tuo rientro, contattaci per adeguare insieme, in maniera semplice e funzionale, il tuo negozio online!
2^ scadenza – 30 giugno 2025:
COMUNICAZIONE DELL’INDIRIZZO PEC DEGLI AMMINISTRATORI AL REGISTRO IMPRESE
Cosa prevede
Dal 2025 la PEC (Posta Elettronica Certificata, ovvero il “domicilio digitale” con valore legale) è diventata obbligatoria per gli amministratori delle società, i quali dovranno provvedere a comunicare il proprio indirizzo pec al Registro delle Imprese.
A dare l’annuncio è il MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy), attraverso la nota n. 43836 del 12 marzo 2025, confermando quanto già anticipato all’interno della Legge di Bilancio 2025 (L. n. 297/2024, art. 1, comma 860) per la digitalizzazione e la trasparenza delle imprese costituite in forma societaria.
A chi è rivolto
L’obbligo è esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria.
Per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025, l’adempimento dell’obbligo di iscrizione è posto in coincidenza con il deposito della domanda di iscrizione dell’impresa nel Registro delle Imprese; per quelle già esistenti prima del 1° gennaio 2025, la comunicazione del domicilio digitale degli amministratori deve avvenire al momento dell’iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell’amministratore, ovvero della nomina del liquidatore, e in ogni caso entro il 30 giugno 2025.
Sono soggette all’obbligo le imprese di ogni forma societaria, siano esse società di persone o di capitali (così come, a determinate condizioni, le Reti di imprese), secondo le quali può svolgersi un’attività imprenditoriale. Sono esclusi i soggetti a cui non è consentito intraprendere attività commerciali (soc. semplici, soc. di mutuo soccorso, consorzi).
Gli amministratori sono tenuti a registrare un indirizzo PEC personale, diverso da quello societario, poiché la Direttiva del Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro della giustizia, del 22 maggio 2015, prescrive che “l’indirizzo PEC dell’impresa comunicato per l’iscrizione nel Registro delle Imprese deve essere nella titolarità esclusiva della medesima”.
Cosa succede se non si rispetta l’obbligo
Il MIMIT specifica che, in caso di omessa comunicazione dell’indirizzo PEC degli amministratori:
- a fronte di una domanda di iscrizione, porterà ad una sospensione del procedimento, assegnando all’impresa un congruo termine (comunque non superiore a 30 giorni) per l’integrazione del dato mancante
- in assenza di domanda, sarà prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro a chiunque ometta di eseguire l’iscrizione nei termini prescritti
Come effettuare la comunicazione
La comunicazione potrà essere effettuata gratuitamente attraverso i seguenti portali:
- Registro Imprese, ai link: https://ipec-registroimprese.infocamere.it/ipec/do/Welcome.action; https://dire.registroimprese.it/
- portale della Camera di Commercio del proprio comune, competente per tale procedura di comunicazione
oppure, potrai semplicemente contattare noi, che provvederemo tempestivamente ad attivare il tuo domicilio digitale, a fornirti l’assistenza di cui hai bisogno e ad effettuare la comunicazione per te!
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